M.I.U.R.- COMPETENZE UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

DESCRIZIONE
L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro.
Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale.
Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;
cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia;
assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;
svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

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fonte http://www.organidellostato.it/

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