Permessi facoltativi: applicazione dei riposi per allattamento
Rinuncia anche parziale ai riposi per allattamento in quanto permessi facoltativi, senza sanzioni per l'azienda: interpello e chiarimenti dal Ministero del Lavoro.
I quotidiani riposi per allattamento, diritto della
lavoratrice madre nel primo anno di vita del figlio, sono permessi
facoltativi da richiedere e non un obbligo automatico dell’impresa nei
confronti della dipendente: quest’ultima può usufruirne o meno, senza che la
rinuncia comporti per il datore di lavoro il pagamento di sanzioni. Lo
chiarisce il ministero del Lavoro rispondendo a un interpello, su
questi permessi regolamentati dall’articolo 39 del Dlgs 151/2001 (testo
unico a sostegno di maternità e paternità).
«Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore».
Così recita la legge. La corretta interpretazione del Ministero è che
il diritto a fruire dei riposi ha carattere potestativo,
cioè è un diritto della lavoratrice madre, a cui corrisponde dal lato del
datore di lavoro una posizione giuridica passiva di soggezione e
non di obbligo. In parole semplici, il datore di lavoro deve consentire alla
madre la fruizione dei permessi per allattamento davanti aesplicita
richiesta (non può opporsi). Ma non c’è alcun un obbligo,
diversamente da quanto previsto per l’astensione di maternità.
La lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto
ai riposi per allattamento. Nell’ipotesi in cui chieda i permessi
facoltativi e il datore di lavoro non ne consenta il godimento,
scattano invece le sanzioni previste dall’articolo 46 del
Testo Unico sulla maternità e paternità.
Se è la lavoratrice a non voler utilizzare i permessi, e quindi a non
richiederli, allora non scatta nessuna sanzione. Questo principio si applica
anche alla lavoratrice che in un primo momento ha chiesto i riposi facoltativi
ma poi rinuncia ai permessi in un secondo tempo, in modo
spontaneo e per proprie esigenze, anche sono parzialmente. In pratica, può
scegliere di non usufruire di alcune giornate senza che scatti
nessuna violazione e nessuna sanzione. Il ministero sottolinea infine che:
«resta ferma la
possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventualiverifiche sulla spontaneità
della rinuncia» a usufruire dei permessi allattamento, che deve quindi
essere «giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad
un interesse della lavoratrice (come la frequenza di un corso di formazione,
impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi
pubblici)».
Ricordiamo brevemente che i riposi per allattamento sono di un’ora
ciascuno, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro, comportano il diritto della donna a uscire
dall’azienda. I due riposi sono cumulabili, quindi la lavoratrice può
uscire due ore prima. Se il bambino va all’asilo nido o in un’altra
struttura per l’infanzia, istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva
o nelle immediate vicinanze, i due riposi sono di mezz’ora ciascuno. Se infine
l’orario di lavoro è inferiore sei ore al giorno, è previsto un
solo riposo di un’ora.
Fonte: interpello 23/2015 ministero del Lavoro
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